Art. 41.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare).

      1. In materia di esecuzione forzata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, nell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, che il giudice dell'esecuzione possa ordinare, con provvedimento esecutivo, all'obbligato di anticipare le spese, che provvede a quantificare, presumibilmente necessarie per l'esecuzione, prima del compimento delle opere da realizzare.